1.1 E' costituita l'Associazione denominata "Scuola Popolare Calvairate" che di seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione è apartitica,
aconfessionale e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.
1.2 L'associazione ha sede nel Comune di Milano.
1.3 Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede principale in un
altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea.
1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.
L'associazione, ispirata dall'insegnamento di Don Lorenzo Milani, persegue le seguenti finalità:
3.1 Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione si propone di realizzare le seguenti attività:
3.2 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.
4.1 L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
4.2 I soci si dividono nelle seguenti categorie:
4.3 Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
4.4 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4.5 I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.
4.6 Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato annualmente dall'Assemblea. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di
decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
5.1 La qualifica di socio si perde per:
5.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o
di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le
obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
5.3 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo
contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
5.4 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
5.5 La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
6.1 I Soci sono tenuti a:
6.2 I Soci hanno il diritto di:
7.1 Sono Organi dell'Associazione:
7.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
8.1 L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto,
qualunque sia il valore del contributo versato. Il diritto dei soci maggiorenni di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione non può essere in alcun modo limitato.
8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.
8.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
8.5 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
8.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.
8.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.
8.8 L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche
elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve
contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
8.9 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere
difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
8.10 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega.
8.11 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno
della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.12 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
8.13 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
8.14 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni
dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.
9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi
componenti sono rieleggibili.
9.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze
legate alle attività dell'Associazione.
9.3 Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da
inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
9.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve
essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
9.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
9.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e
la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e
sottoscrive il verbale delle sedute.
10.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
10.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
10.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
10.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
10.7 Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
11.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
11.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
12.1 L'esercizio sociale decorre dal primo settembre e termina il trentuno agosto dell'anno successivo.
12.2 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio.
12.3 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
12.4 E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo (1/10) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea
con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4)
degli associati.
13.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e al Codice Civile.